L’articolo 33, paragrafo 1, chiarisce che, qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all’autorità di controllo deve essere corredata dei motivi del ritardo. Questa disposizione, unitamente al concetto di notifica in fasi, riconosce che il titolare del trattamento potrebbe non essere sempre in grado di notificare una violazione entro tale termine e che una notifica tardiva può essere consentita.
Tale scenario potrebbe aver luogo, ad esempio, qualora il titolare del trattamento subisca in poco tempo violazioni della riservatezza multiple e simili che coinvolgono allo stesso modo un gran numero di interessati. Il titolare del trattamento potrebbe prendere atto di una violazione e, nel momento in cui inizia l’indagine e prima della notifica, rilevare ulteriori violazioni analoghe, che hanno cause differenti. A seconda delle circostanze, il titolare del trattamento può impiegare del tempo per stabilire l’entità delle violazioni e, anziché notificare ciascuna violazione separatamente, effettuare una notifica significativa che rappresenta diverse violazioni molto simili tra loro, con possibili cause diverse. La notifica all’autorità di controllo potrebbe quindi aver luogo in ritardo, oltre le 72 ore dopo che il titolare del trattamento è venuto a conoscenza di tali violazioni.
A rigore di termini, ogni singola violazione costituisce un incidente segnalabile. Tuttavia, per evitare che il processo diventi eccessivamente oneroso, il titolare del trattamento può presentare una notifica “cumulativa” che rappresenta tutte le violazioni in questione, a condizione che riguardino il medesimo tipo di dati personali e che questi siano stati violati nel medesimo modo in un lasso di tempo relativamente breve. Se si verificano diverse violazioni riguardanti tipi diversi di dati personali, violati in maniere diverse, la notifica deve procedere secondo l’iter normale, segnalando ogni violazione conformemente all’articolo 33.
Sebbene il regolamento consenta di effettuare la notifica in ritardo, questa non dovrebbe essere vista come la regola. È opportuno sottolineare che le notifiche cumulative possono essere effettuate anche per più violazioni analoghe segnalate entro 72 ore.