Quando il titolare del trattamento notifica una violazione all’autorità di controllo, l’articolo 33, paragrafo 3 stabilisce che la notifica deve almeno:
a-descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b-comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c-descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d-descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Il regolamento non definisce le categorie di interessati né le registrazioni di dati personali. Tuttavia, il Gruppo di lavoro suggerisce che le categorie di interessati si riferiscono ai vari tipi di persone fisiche i cui dati personali sono stati oggetto di violazione: a seconda dei descrittori utilizzati, ciò potrebbe includere, tra gli altri, minori e altri gruppi vulnerabili, persone con disabilità, dipendenti o clienti.
Analogamente, le categorie di registrazioni dei dati personali fanno riferimento ai diversi tipi di registrazioni che il titolare del trattamento può trattare, quali dati sanitari, registri didattici, informazioni sull’assistenza sociale, dettagli finanziari, numeri di conti bancari, numeri di passaporto, ecc.
Il considerando 85 chiarisce che uno degli scopi della notifica consiste nel limitare i danni alle persone fisiche. Di conseguenza, se i tipi di interessati o di dati personali rivelano un rischio di danno particolare a seguito di una violazione (ad esempio usurpazione d’identità, frode, perdite finanziarie, minaccia al segreto professionale) è importante che la notifica indichi tali categorie. In questo modo, l’obbligo di descrivere le categorie si collega all’obbligo di descriverne le probabili conseguenze della violazione.
Il fatto che non siano disponibili informazioni precise (ad esempio il numero esatto di interessati coinvolti) non dovrebbe costituire un ostacolo alla notifica tempestiva delle violazioni. Il regolamento consente di effettuare approssimazioni sul numero di persone fisiche interessate e di registrazioni dei dati personali coinvolte. Ci si dovrebbe preoccupare di far fronte agli effetti negativi della violazione piuttosto che di fornire cifre esatte. Di conseguenza, quando è evidente che c’è stata una violazione ma non se ne conosce ancora la portata, un modo sicuro per soddisfare gli obblighi di notifica è procedere a una notifica per fasi (cfr. in appresso).
L’articolo 33, paragrafo 3, stabilisce che nella notifica il titolare del trattamento “deve almeno” fornire le informazioni previste; di conseguenza il titolare del trattamento può, se necessario, fornire ulteriori informazioni. I diversi tipi di violazioni (riservatezza, integrità o disponibilità) possono richiedere la fornitura di ulteriori informazioni per spiegare in maniera esaustiva le circostanze di ciascun caso.
Esempio
Nell’ambito della notifica all’autorità di controllo, il titolare del trattamento può ritenere utile indicare il nome del responsabile del trattamento, qualora quest’ultimo sia la causa di fondo della violazione, in particolare se quest’ultima ha provocato un incidente ai danni delle registrazioni dei dati personali di molti altri titolari del trattamento che fanno ricorso al medesimo responsabile del trattamento.
In ogni caso, l’autorità di controllo può richiedere ulteriori dettagli nel contesto dell’indagine su una violazione.