A seconda della natura della violazione, il titolare del trattamento può avere la necessità di effettuare ulteriori accertamenti per stabilire tutti i fatti pertinenti relativi all’incidente. L’articolo 33, paragrafo 4, afferma pertanto:
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Ciò significa che il regolamento prende atto del fatto che il titolare del trattamento non sempre dispone di tutte le informazioni necessarie su una violazione entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, dato che non sempre sono disponibili entro tale termine dettagli completi ed esaustivi su un incidente. Pertanto, il regolamento consente una notifica per fasi. È più probabile che ciò si verifichi in caso di violazioni più complesse, quali alcuni tipi di incidenti di sicurezza informatica nel contesto dei quali, ad esempio, può essere necessaria un’indagine forense approfondita per stabilire appieno la natura della violazione e la portata della compromissione dei dati personali. Di conseguenza, in molti casi il titolare del trattamento dovrà effettuare ulteriori indagini e dare seguito alla notifica fornendo informazioni supplementari in un secondo momento. Ciò è consentito a condizione che il titolare del trattamento indichi i motivi del ritardo, in conformità all’articolo 33, paragrafo 1. Il Gruppo di lavoro raccomanda che, all’atto della prima notifica all’autorità di controllo, il titolare del trattamento informi quest’ultima del fatto che non dispone ancora di tutte le informazioni richieste e che fornirà ulteriori dettagli in un momento successivo. L’autorità di controllo dovrebbe concordare le modalità e le tempistiche per la fornitura delle informazioni supplementari. Questo non impedisce al titolare del trattamento di trasmettere ulteriori informazioni in qualsiasi altro momento, qualora venga a conoscenza di ulteriori dettagli rilevanti sulla violazione che devono essere forniti all’autorità di controllo.
L’obiettivo dell’obbligo di notifica consiste nell’incoraggiare il titolare del trattamento ad agire prontamente in caso di violazione, a contenerla e, se possibile, a recuperare i dati personali compromessi e a chiedere un parere pertinente all’autorità di controllo. La notifica all’autorità di controllo entro le prime 72 ore può consentire al titolare del trattamento di assicurarsi che le decisioni in merito alla notifica o alla mancata notifica alle persone fisiche siano corrette.
Tuttavia, lo scopo della notifica all’autorità di controllo non è solo di ottenere orientamenti sull’opportunità di effettuare o meno la notifica alle persone fisiche interessate. In certi casi sarà evidente che, a causa della natura della violazione e della gravità del rischio, il titolare del trattamento dovrà effettuare la notifica alle persone fisiche coinvolte senza indugio. Ad esempio, se esiste una minaccia immediata di usurpazione d’identità oppure se categorie particolari di dati personali vengono divulgate online, il titolare del trattamento deve agire senza ingiustificato ritardo per contenere la violazione e comunicarla alle persone fisiche coinvolte (cfr. sezione III). In circostanze eccezionali, ciò potrebbe persino aver luogo prima della notifica all’autorità di controllo. Più in generale, la notifica all’autorità di controllo non può fungere da giustificazione per la mancata comunicazione della violazione all’interessato laddove la comunicazione sia richiesta.
È opportuno inoltre precisare che se, dopo la notifica iniziale, una successiva indagine dimostra che l’incidente di sicurezza è stato contenuto e che non si è verificata alcuna violazione il titolare del trattamento può informarne l’autorità di controllo. Tali informazioni possono quindi essere aggiunte alle informazioni già fornite all’autorità di controllo e l’incidente può essere quindi registrato come un evento che non costituisce una violazione. Non si incorre in alcuna sanzione se si segnala un incidente che alla fine si rivela non essere una violazione.
Esempio
Un titolare del trattamento notifica all’autorità di controllo entro 72 ore l’individuazione di una violazione derivante dalla perdita di una chiave USB contenente una copia dei dati personali di alcuni dei suoi clienti. In seguito scopre che la chiave USB non era stata messa al suo posto e la recupera. Il titolare del trattamento aggiorna l’autorità di controllo e chiede la modifica della notifica.
Va osservato che un approccio per fasi alla notifica esiste già in forza degli obblighi di cui alla direttiva 2002/58/CE, del regolamento 611/2013 e nel quadro di altri incidenti segnalati di propria iniziativa.